Le informazioni riportate nei cataloghi, nei depliant e negli opuscoli informativi sonovincolanti per il tour operator e, pertanto, tutte le difformità riscontrate durante la vacanza danno diritto al turista ad ottenere il risarcimento del danno subito.
La normativa dettata a tutela del turista, tende a tutelare il concreto godimento di un bene, la vacanza, caratterizzata da un particolare valore esistenziale nelle vita delle persone che dedicano la maggior parte del loro tempo al lavoro; il legislatore, quindi, ha predisposto una normativa diretta a garantire la corrispondenza fra leaspettative di svago, riposo, evasione ed apprendimento che una vacanza può fornire e l’offerta commerciale proveniente dal tour operator organizzatore del viaggio.
Tutte le difformità riscontrate in vacanza, quali ad esempio, la mancanza di servizi essenziali, le precarie condizioni igieniche della struttura ricettiva, la spiaggia non praticabile, la modifica degli orari di arrivo e di rientro, i diversi disagi aerei, danno quindi diritto al turista di agire al fine di ottenere il rimborso della vacanza ovvero il risarcimento del danno per le vacanze rovinate.
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