mercoledì 22 maggio 2013

Ministero del Lavoro: il contratto di lavoro intermittente per il personale addetto al salvataggio


 Il Ministero del Lavoro ha risposto a un quesito che gli era stato rivolto dalle Associazioni AGCI, CONFCOOPERATIVE e LEGACOOP lo scorso 27 marzo e inerente all’inquadramento del personale
La questione è da ricondursi al n. 19 della tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 che regolamenta la tipologia di contratto del “personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali”.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha spiegato, con interpello n. 13 che, così come ipotizzato dalle sopracitate associazioni, è possibile inquadrare tale figura con il contratto di lavoro intermittente poiché: "la figura del “personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali” di cui al n. 19 della tabella allegata al citato Regio Decreto risulta assimilabile a quella dei bagnini assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari.
Analizzando lo svolgimento dell’attività di entrambe le categorie, infatti, appare evidente che le funzioni svolte dal personale degli stabilimenti di bagni e acque minerali e dagli assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari è sostanzialmente identica. In entrambe le ipotesi la prestazione richiesta ai lavoratori in questione consiste nello svolgere assistenza e/o soccorso ai bagnanti delle strutture acquatiche dei parchi termali – nell’accezione più moderna rispetto ai “bagni” descritti nel R.D. del 1923 – nel primo caso e delle località balneari nel secondo.
Premesso quanto sopra si ritiene possibile instaurare rapporti di lavoro intermittente per il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l’attività di assistenti bagnanti al pari del personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali.”.
 

Cit Corriere Informazione

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